L’Ordine delle Professioni Infermieristiche

Gli Ordini delle professioni infermieristiche sono enti di diritto pubblico non economico, difatti sono stati istituiti e regolamentati da apposite leggi come Collegi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50). Oggi rappresentano il primo effetto dell’entrata in vigore della legge 3/2018 (cosidetta Legge Lorenzin).

 

Quest’ultima legge, cancella anche l’uso del nome “Infermieri Professionali” e “Vigilatrici di Infanzia”, mutando queste definizioni rispettivamente in Infermieri e Infermieri Pediatrici.

 

Inoltre, gli Ordini dall’essere Enti Ausiliari passano ad essere Enti Sussidiari dello Stato, ciò fa si che gli Ordini non svolgano solo una funzione di iniziativa e di controllo, ma in base al principio di sussidiarietà possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato; Vigilano sugli Iscritti agli Albi e infliggono direttamente sanzioni disciplinari secondo la volontarietà della condotta, la gravità e ripetizione dell’illecito. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria a qualunque titolo o forma giuridica la professione venga svolta, compresa quella societaria e vi è un pesante aumento delle sanzioni per chi esercita la professione abusivamente a tutela dei cittadini e della professione, mentre per la responsabilità professionale si confermano le norme sancite nella legge Bianco-Gelli.

 

Gli Ordini, dunque, sono organismi a carattere associativo, istituiti per legge e dotati di personalità giuridica pubblica. Sono costituiti da coloro che, in possesso dei titoli di abilitazione richiesti, svolgono una stessa attività lavorativa di natura intellettuale e rappresentano l’ente/istituzione di diritto pubblico, dotato di ampia autonomia, al quale lo Stato demanda il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

 

Il territorio di loro competenza è di norma la provincia, sono coordinai dalla Federazione Nazionale che ha la rappresentanza degli infermieri italiani.

Territorio OPI Nùoro

 

Gli organi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche si possono distinguere in:

  • l’assemblea degli iscritti all’Albo;
  • il Consiglio direttivo;
  • gli organi individuali (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere);
  • Collegio dei revisori.

 

L’assemblea è costituita da tutti gli iscritti agli Albi tenuti dall’Ordine ed ha la funzione di eleggere ogni tre anni i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori. Si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

 

Il Consiglio direttivo è eletto ogni tre anni ed è composto da un numero di membri che varia in rapporto al numero degli iscritti all’Albo. Ha il compito di:

  • rappresentare e guidare il gruppo professionale. Il Consiglio è investito di tutti i poteri attribuiti all’Ordine per il governo della professione. Può essere sciolto quando non risulti in grado di funzionare regolarmente; lo scioglimento è disposto con decreto del ministero della Salute, sentito il parere della Federazione nazionale. Le attribuzioni del Consiglio direttivo di ciascun Ordine sono:
  • compilare e tenere l’albo degli iscritti all’Ordine e pubblicarlo all’inizio di ogni anno;
  • vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
  • designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  • promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possono interessare l’Ordine;
  • esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti all’albo;
  • interporsi nelle controversie tra sanitario e sanitario, o tra sanitario e persona o Ente a favore dei quali il sanitario abbia prestato la propria opera professionale, procurando la conciliazione delle vertenze o dando il suo parere.

 

Gli organi individuali sono quattro, vengono eletti dal Consiglio direttivo e rivestono particolare importanza perché ad essi è affidata la conduzione dell’attività quotidiana dell’Ordine e la proposizione al Consiglio direttivo delle linee d’azione e di ogni altra iniziativa.

 

Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti e svolge tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal regolamento o dal Consiglio e delle quali è tenuto a curare l’esecuzione. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro del Consiglio nazionale.

 

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

 

Il segretario è responsabile del regolare andamento dell’ufficio, che è diretto dal presidente. Cura l’archivio, i verbali delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri e gli altri registri istituiti per legge o per deliberazione del Consiglio. È il responsabile del trattamento dei dati personali relativi agli iscritti all’albo.

 

Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità della cassa e degli altri valori di proprietà dell’Ordine. Provvede alla riscossione delle entrate e del pagamento dei mandati di spesa nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato dall’assemblea. È pertanto responsabile del pagamento dei mandati irregolari o eccedenti. Deve tenere i registri per le somme riscosse contro quietanza, di entrata e uscita, dei mandati di pagamento e l’inventario dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell’Ordine.

 

La Commissione d’Albo è un organo di tipo collegiale a cui è affidato l’autogoverno della professione, la rappresentanza e l’esercizio del potere disciplinare.  Nello specifico:

  •  propone al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista;
  • assume, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza della professione.

Ovvero:

    • designa i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
    • promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e scientifico degli iscritti;
    • favorisce la formazione continua ed universitaria post base finalizzata all’accesso ai vari livelli di responsabilità e dirigenza della professione
    • s’interpone, se richiesto, nelle controversie di natura non sindacale fra gli iscritti, oppure tra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni in riferimento all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse.
  • adotta e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  • esercita le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, così come individuate dalla legge e dallo statuto;
  • dà il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

 

Il Collegio dei revisori è l’organo preposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell’Ordine. È composto di due membri effettivi e di un supplente, eletti dall’assemblea tra gli iscritti nell’Albo non facenti parte del Consiglio direttivo ed un presidente assunto tramite bando pubblico. Dura in carica tre anni ed il presidente con il compito di coordinarne l’attività.

 

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